Accordo
Art. 8
Istruzione
In vigore dal 23 dic 2005
(Istruzione)
Ciascuna Parte contraente, compatibilmente con le proprie risorse, favorirà:
a) lo studio e l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle università, con l'istituzione di dipartimenti, cattedre, lettorati e corsi liberi che si avvarranno dell'assistenza tecnica delle due Parti;
b) i contatti e le visite di professori e ricercatori dei due Paesi;
c) gli scambi d'informazioni, documentazione e pubblicazioni di carattere letterario, artistico, scientifico e tecnico fra le competenti Amministrazioni, le istituzioni accademiche e gli istituti superiori dei due Paesi per questioni di reciproco interesse;
d)la frequenza, in conformità con gli specifici ordinamenti, di corsi di studio, di ricerca scientifica ed umanistica e di formazione tecnico-professionale presso le proprie istituzioni ed enti competenti.
e) lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due paesi attraverso l'intensificazione delle intese tra Università ed Enti di ricerca, l'istituzione di dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-8