Accordo
Art. 5
Archivi e Biblioteche
In vigore dal 23 dic 2005
(Archivi e Biblioteche)
Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le istituzioni culturali e scientifiche, le biblioteche e gli archivi dei due Paesi, e in particolare favoriranno, conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione fra gli Archivi, al fine di realizzare lo scambio di archivisti, di informazioni, di pubblicazioni scientifiche, copie di documenti e disposizioni normative. Incoraggeranno altresì la partecipazione del personale a corsi di formazione e di specializzazione.
La Parte italiana renderà disponibile alla Parte libica, conformemente alla legislazione italiana, i documenti scritti e audiovisivi concernenti la storia della Libia conservati negli archivi italiani.
Ciascuna Parte consentirà ai ricercatori dell'altro Paese, in accordo con la legislazione vigente, di trascrivere, riprodurre e microfilmare i documenti. Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le biblioteche, tramite lo scambio di bibliotecari e materiale bibliografico.
La Parte italiana applicherà agli studiosi libici lo stesso trattamento riservato agli studiosi italiani, per quanto riguarda l'accesso agli archivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-5