Accordo
Art. 2
Cultura e Arte
In vigore dal 23 dic 2005
(Cultura e Arte)
Le Parti Contraenti si adopereranno per sviluppare la cooperazione nei settori della musica, delle arti visive, dell'architettura, del teatro e del cinema e dell'artigianato attraverso lo scambio di artisti e di missioni culturali e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.
Le Parti Contraenti incoraggeranno i rapporti in questi settori tra organizzazioni non governative ed enti locali dei due Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-2