Accordo
Art. 1
Principi Generali
In vigore dal 23 dic 2005
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista
La Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, di seguito denominate "Parti contraenti",
desiderose di rafforzare i legami di amicizia e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico, ma anche attraverso più sviluppate relazioni nei campi della cultura, delle scienze e della tecnologia, della tutela del patrimonio culturale e artistico, dello sport e dell'istruzione;
convinte che tale cooperazione possa rappresentare un comune interesse ed un utile contributo al consolidamento dei pacifici rapporti fra i due Paesi;
tenuto presente il documento firmato a Tripoli dal Presidente del Consiglio, On. Silvio Berlusconi, e dal primo Ministro libico, S.E.
Embarek Shamek il 28 ottobre 2002;
considerato l'Accordo Culturale e Scientifico firmato tra i due Paesi a Roma il 18 dicembre 1984;
hanno convenuto quanto segue:
(Principi Generali)
Il presente Accordo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti contraenti e delle obbligazioni derivanti da Accordi e Convenzioni Internazionali sottoscritte da ciascuno dei due Paesi, ha lo scopo di promuovere e realizzare la cooperazione reciproca nei campi della cultura, dell'istruzione, delle scienze, della tecnologia, dell'informazione, della tutela del patrimonio culturale ed artistico, del turismo e dello sport.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-1