Accordo

Art. 7

Proprietà intellettuale

In vigore dal 23 dic 2005
(Proprietà intellettuale) Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di prevenire e reprimere il traffico illegale di prodotti culturali, audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti e altri oggetti di valore, in conformità con la normativa sulla proprietà intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-7

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