Accordo
Art. 10
Borse di studio
In vigore dal 23 dic 2005
(Borse di studio)
Le Parti contraenti, nei limiti delle proprie possibilità, offriranno a laureati borse per lo studio della lingua italiana, per effettuare ricerche e per frequentare corsi post-universitari in settori culturali, scientifici e tecnologici di reciproco interesse.
La durata delle borse di studio e le modalità di selezione dei candidati saranno determinate nei Programmi esecutivi di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-10