Accordo
Art. 15
Stampa e Radiotelevisione
In vigore dal 23 dic 2005
(Stampa e Radiotelevisione)
Al fine di promuovere la conoscenza della realtà dei due Paesi, le Parti Contraenti, in conformità alla legislazione vigente nei due Paesi, favoriranno lo sviluppo dei contatti e della cooperazione tra gli organismi radiotelevisivi, le agenzie di stampa, gli editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti.
Ambedue le parti contraenti si adopereranno per lo scambio di esperienze e programmi radio-televisivi e per lo sviluppo della collaborazione tecnica nei settori della stampa, del cinema e del teatro. In tale contesto, le due Parti incoraggeranno la conclusione di intese bilaterali tra gli organismi competenti nei due Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-15