Accordo
Art. 16
Iniziative congiunte
In vigore dal 23 dic 2005
(Iniziative congiunte)
Al fine di promuovere attività accademiche comuni, mobilità di docenti, ricercatori e studenti, le Parti contraenti considereranno la realizzazione di progetti congiunti nei settori della cultura, della ricerca scientifica, dell'istruzione e della formazione che potranno essere promossi nel quadro delle competenti organizzazioni multilaterali o nel quadro di programmi internazionaii, con particolare riguardo alle attività delle missioni archeologiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-16