Accordo
Art. 14
Sport e scambi giovanili
In vigore dal 23 dic 2005
(Sport e scambi giovanili)
Le due Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di visite di giovani ed i contatti diretti fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni giovanili. A tale fine, esse si impegnano a definire i relativi programmi in specifici protocolli sottoscritti dalle due Parti.
Le due Parti, altresì, si adopereranno a cooperare nel settore dello sport, favorendo lo scambio di delegazioni, allenatori ed esperti tra i rispettivi enti, associazioni e club sportivi. In particolare, le due Parti favoriranno la cooperazione tra i rispettivi Comitati Olimpici Nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-14