Art. 14 · Sport e scambi giovanili
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Art. 14

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Sport e scambi giovanili

In vigore dal 23 dic 2005
(Sport e scambi giovanili) Le due Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di visite di giovani ed i contatti diretti fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni giovanili. A tale fine, esse si impegnano a definire i relativi programmi in specifici protocolli sottoscritti dalle due Parti. Le due Parti, altresì, si adopereranno a cooperare nel settore dello sport, favorendo lo scambio di delegazioni, allenatori ed esperti tra i rispettivi enti, associazioni e club sportivi. In particolare, le due Parti favoriranno la cooperazione tra i rispettivi Comitati Olimpici Nazionali.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-14