Accordo

Art. 17

Realizzazione delle attivita

In vigore dal 23 dic 2005
(Realizzazione delle attivita) Ciascuna Parte agevolerà, conformemente con le leggi interne dì ciascun Paese, l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone ed attrezzature dell'altra Parte necessarie per l'attuazione delle attività culturali e scientifiche in conformità al Presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-17

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