Accordo
Art. 17
17 / 21Realizzazione delle attivita
In vigore dal 23 dic 2005
(Realizzazione delle attivita)
Ciascuna Parte agevolerà, conformemente con le leggi interne dì ciascun Paese, l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone ed attrezzature dell'altra Parte necessarie per l'attuazione delle attività culturali e scientifiche in conformità al Presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-17