Accordo
Art. 20
Durata
In vigore dal 23 dic 2005
(Durata)
Il presente Accordo avrà durata illimitata e potrà essere denunciato in qualsiasi momento, per iscritto, per le vie diplomatiche da ciascuna delle due Parti contraenti.
La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra parte contraente e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che
entrambe le Parti contraenti decidano diversamente
Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Grande - Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista l'Accordo Culturale e Scientifico firmato a Roma il 18 dicembre 1984. I programmi di collaborazione concordati in base ad esso saranno portati a termine come convenuto.
Eventuali modifiche al presente Accordo entreranno in vigore con le stesse procedure previste nel successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-20