Art. 16 · Iniziative congiunte
Accordo

Art. 16

16 / 21

Iniziative congiunte

In vigore dal 23 dic 2005
(Iniziative congiunte) Al fine di promuovere attività accademiche comuni, mobilità di docenti, ricercatori e studenti, le Parti contraenti considereranno la realizzazione di progetti congiunti nei settori della cultura, della ricerca scientifica, dell'istruzione e della formazione che potranno essere promossi nel quadro delle competenti organizzazioni multilaterali o nel quadro di programmi internazionaii, con particolare riguardo alle attività delle missioni archeologiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-16