Art. 2 · Cultura e Arte
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Art. 2

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Cultura e Arte

In vigore dal 23 dic 2005
(Cultura e Arte) Le Parti Contraenti si adopereranno per sviluppare la cooperazione nei settori della musica, delle arti visive, dell'architettura, del teatro e del cinema e dell'artigianato attraverso lo scambio di artisti e di missioni culturali e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi. Le Parti Contraenti incoraggeranno i rapporti in questi settori tra organizzazioni non governative ed enti locali dei due Paesi.
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