Accordo
Art. 9
9 / 21Istituzioni scolastiche
In vigore dal 23 dic 2005
(Istituzioni scolastiche)
Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio l'attività delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del personale ad esse destinato. Esse faciliteranno l'iscrizione degli studenti locali nelle istituzioni scolastiche dell'altra Parte sul proprio territorio.
Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per il materiale didattico e di studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-9