Art. 9 · Istituzioni scolastiche
Accordo

Art. 9

9 / 21

Istituzioni scolastiche

In vigore dal 23 dic 2005
(Istituzioni scolastiche) Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio l'attività delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del personale ad esse destinato. Esse faciliteranno l'iscrizione degli studenti locali nelle istituzioni scolastiche dell'altra Parte sul proprio territorio. Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per il materiale didattico e di studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-9