Accordo
Art. 8
In vigore dal 23 dic 2005
Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione sia esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche sono limitate, vigono le seguenti disposizioni:
a) il film viene, di regola, assegnato al coproduttore di una delle Parti il quale abbia una partecipazione maggioritaria al finanziamento del film;
b) nel caso di paritetica partecipazione dei coproduttori, il film è assegnato al produttore di una delle Parti il quale fruisca delle condizioni più favorevoli per l'esportazione verso il Paese di destinazione;
c) film realizzati in coproduzione, cui sia stato riconosciuto lo status di film nazionali, avranno gli stessi pieni diritti dei film delle Parti di fruire delle possibilità di esportazione verso un Paese di destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-a-8