Accordo

Art. 7

In vigore dal 23 dic 2005
I contratti tra coproduttori che prevedano la ripartizione di qualsiasi tipo di proventi ricavati dalla distribuzione e diffusione dei film realizzati in coproduzione congiunta devono essere approvati dalle Autorità competenti in conformità della legislazione in vigore negli Stati delle Parti. Questa ripartizione deve, quanto più possibile, essere proporzionale alle rispettive quote di partecipazione dei coproduttori.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-a-7

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