Accordo
Art. 6
In vigore dal 23 dic 2005
Nel rispetto della legislazione nazionale dei due Paesi, le Autorità competenti garantiranno l'ingresso sul rispettivo territorio del personale tecnico-produttivo e creativo-artistico, del produttore o dei coproduttori dello Stato dell'altra Parte. L'autorizzazione all'importazione temporanea e alla riesportazione dei materiali e delle attrezzature necessari alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo sarà concessa in conformità con la legislazione delle Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-a-6