Accordo
Art. 3
In vigore dal 23 dic 2005
La decisione di realizzare un film in coproduzione è approvata dalle Autorità competenti a seguito di consultazioni reciproche. Le Parti non sono responsabili per gli obblighi assunti da persone fisiche o giuridiche che abbiano concluso contratti nell'ambito del presente Accordo.
Le Autorità competenti si scambieranno informazioni sulle decisioni assunte in materia di coproduzione cinematografica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-a-3