Accordo
Art. 4
In vigore dal 23 dic 2005
Per avere la possibilità di godere dei benefici previsti per la realizzazione di film in coproduzione che abbiano lo status di film nazionali, l'organizzazione della produzione dei film dovrà essere messa in atto da produttori o da coproduttori che dispongano di adeguate risorse tecniche e finanziarie, nonché dell'esperienza e della qualificazione professionale riconosciuta in conformità della legislazione delle Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-a-4