Accordo

Art. 11

In vigore dal 23 dic 2005
L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani nella Federazione Russa e dei film russi nella Repubblica Italiana non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle previste dalle legislazioni di ciascuno dei due Paesi.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-a-11

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