Protocollo

Art. 2

In vigore dal 23 dic 2005
Per valutare la decisione sul conferimento dello status di film nazionale, alla richiesta di approvazione di un progetto di coproduzione cinematografica dovrà essere allegata la seguente documentazione: I. Sceneggiatura e soggetto del film; II. Prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore delle opere che saranno utilizzate per realizzare un film in coproduzione; III. Copia del contratto di coproduzione. Il contratto dovrà come minimo contenere i seguenti elementi: 1. titolo del film; 2. denominazioni ed indirizzi legali dei produttori e coproduttori; 3. nome e cognome dell'autore della sceneggiatura e, ove si tratti di un adattamento da un'opera letteraria, nome e cognome dell'autore di quest'ultima; 4. nome e cognome del regista; 5. un bilancio preventivo della realizzazione del film in coproduzione, comprensivo delle imposte previste dalla legislazione dei Paesi, che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun coproduttore, la quale, se necessario, può essere determinata in base all'equivalente finanziario dei rispettivi apporti creativo-artistico e di produzione; 6. Piano finanziario della produzione; 7. la ripartizione dei proventi derivanti dalla realizzazione del film; 8. una clausola che preveda la possibilità di revisione del bilancio preventivo per il film da realizzare in coproduzione e che stabilisca la quota minima di partecipazione finanziaria di ciascun coproduttore o insieme di produttori di ciascun Paese in misura non inferiore al 20 per cento del costo totale di produzione del film; 9. una clausola che preveda la responsabilità nel caso di mancato adempimento di un coproduttore o insieme di produttori di ciascun Paese nel corso della realizzazione del film in coproduzione; 10. la data di inizio delle riprese; 11. una clausola che preveda la ripartizione dei proventi dell'utilizzazione dei diritti d'autore su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori; 12. una clausola che preveda che l'ammissione ai benefici del presente contratto non impegna le Parti al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. IV. copia del contratto di distribuzione del film; V. elenco del personale creativo e tecnico-produttivo che ne indichi la nazionalità e la categoria del lavoro svolto (nel caso degli attori è necessario indicare la nazionalità e i ruoli che interpreteranno); VI. calendario della produzione, con indicazione della durata delle riprese, i luoghi dove esse si svolgeranno e il piano di lavorazione del film; VII. sceneggiatura del film, redatta nella forma consentita da ciascuna delle Parti (da presentare, di norma, prima delle riprese del film); VIII. documentazione ed informazioni aggiuntive (si presentano in caso di necessità su richiesta di una delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-p-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002. — Testo vigente | Portale Normativo