Protocollo

Art. 2

In vigore dal 23 dic 2005
Per valutare la decisione sul conferimento dello status di film nazionale, alla richiesta di approvazione di un progetto di coproduzione cinematografica dovrà essere allegata la seguente documentazione: I. Sceneggiatura e soggetto del film; II. Prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore delle opere che saranno utilizzate per realizzare un film in coproduzione; III. Copia del contratto di coproduzione. Il contratto dovrà come minimo contenere i seguenti elementi: 1. titolo del film; 2. denominazioni ed indirizzi legali dei produttori e coproduttori; 3. nome e cognome dell'autore della sceneggiatura e, ove si tratti di un adattamento da un'opera letteraria, nome e cognome dell'autore di quest'ultima; 4. nome e cognome del regista; 5. un bilancio preventivo della realizzazione del film in coproduzione, comprensivo delle imposte previste dalla legislazione dei Paesi, che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun coproduttore, la quale, se necessario, può essere determinata in base all'equivalente finanziario dei rispettivi apporti creativo-artistico e di produzione; 6. Piano finanziario della produzione; 7. la ripartizione dei proventi derivanti dalla realizzazione del film; 8. una clausola che preveda la possibilità di revisione del bilancio preventivo per il film da realizzare in coproduzione e che stabilisca la quota minima di partecipazione finanziaria di ciascun coproduttore o insieme di produttori di ciascun Paese in misura non inferiore al 20 per cento del costo totale di produzione del film; 9. una clausola che preveda la responsabilità nel caso di mancato adempimento di un coproduttore o insieme di produttori di ciascun Paese nel corso della realizzazione del film in coproduzione; 10. la data di inizio delle riprese; 11. una clausola che preveda la ripartizione dei proventi dell'utilizzazione dei diritti d'autore su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori; 12. una clausola che preveda che l'ammissione ai benefici del presente contratto non impegna le Parti al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. IV. copia del contratto di distribuzione del film; V. elenco del personale creativo e tecnico-produttivo che ne indichi la nazionalità e la categoria del lavoro svolto (nel caso degli attori è necessario indicare la nazionalità e i ruoli che interpreteranno); VI. calendario della produzione, con indicazione della durata delle riprese, i luoghi dove esse si svolgeranno e il piano di lavorazione del film; VII. sceneggiatura del film, redatta nella forma consentita da ciascuna delle Parti (da presentare, di norma, prima delle riprese del film); VIII. documentazione ed informazioni aggiuntive (si presentano in caso di necessità su richiesta di una delle Parti.
Storico versioni

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Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-p-2

In sintesi

Per ottenere il riconoscimento dello status di film nazionale, chi presenta un progetto di coproduzione deve allegare una specifica documentazione. Tra gli atti richiesti figurano la sceneggiatura, la prova dell'acquisizione dei diritti d'autore, il contratto di coproduzione, il contratto di distribuzione, l'elenco del personale artistico e tecnico con le relative nazionalità, il calendario di produzione e il piano di lavorazione. Il contratto di coproduzione deve obbligatoriamente contenere elementi essenziali come i dati dei produttori, il preventivo, il piano finanziario, la ripartizione dei proventi e le clausole di responsabilità. Inoltre, la quota minima di partecipazione finanziaria per ciascuna parte non può essere inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'opera.

Perché esiste questa norma

La norma definisce l'elenco dei documenti e dei requisiti contrattuali minimi necessari per valutare la richiesta di approvazione di un progetto di coproduzione cinematografica e concedere lo status di film nazionale.

A chi si applica

Si applica ai produttori e coproduttori cinematografici dei Paesi firmatari che intendono richiedere l'approvazione di un progetto di coproduzione e il conferimento dello status di film nazionale.

Esempio pratico

Una casa di produzione cinematografica italiana e una russa stipulano un accordo per realizzare un film insieme e presentano la domanda di approvazione allegando il soggetto, la prova di acquisto dei diritti del libro da cui è tratto e il contratto di coproduzione con quota di partecipazione italiana al 30%. In questo modo le autorità competenti possono verificare tutti gli elementi per concedere lo status di film nazionale.

Adempimenti e conseguenze

Chi richiede l'approvazione deve allegare sceneggiatura, prova dell'acquisto dei diritti d'autore, contratti di coproduzione e distribuzione, elenco del personale, calendario di produzione e le informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalle Parti. Il contratto di coproduzione deve contenere una clausola che regoli la responsabilità per inadempimento.

Domande frequenti

Qual è la percentuale minima di partecipazione finanziaria prevista per i coproduttori?Il contratto deve stabilire una quota minima di partecipazione finanziaria di ciascun coproduttore (o insieme di produttori di ciascun Paese) non inferiore al 20 per cento del costo totale del film.
L'approvazione del progetto e l'ammissione ai benefici garantisce automaticamente il nulla osta alla proiezione in pubblico?No, il contratto deve prevedere espressamente una clausola in cui l'ammissione ai benefici non impegna le Parti al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico.
Quali informazioni sul personale creativo e tecnico-produttivo devono essere fornite?Occorre presentare un elenco con l'indicazione della nazionalità e della categoria del lavoro svolto, specificando per gli attori sia la nazionalità sia i ruoli interpretati.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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