Protocollo
Art. 6
In vigore dal 23 dic 2005
La coproduzione dei film deve essere realizzata dai registi, dal personale creativo-artistico e tecnico-produttivo di ciascuno degli Stati delle due Parti. Se ciò sarà ritenuto necessario per la realizzazione del film, e a condizione che le Parti lo concordino, potrà essere ammessa la partecipazione di registi, di rappresentanti del personale creativo e tecnico-produttivo di Paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-p-6