Protocollo

Art. 10

In vigore dal 23 dic 2005
Le riprese nei teatri di posa, la sonorizzazione ed i lavori di laboratorio dovranno essere effettuati nell'osservanza delle seguenti disposizioni: - le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nello Stato del coproduttore che detiene la quota maggioritaria di partecipazione finanziaria; - ciascun produttore è, in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), indipendentemente dal luogo dove venga depositato. Il Paese del coproduttore maggioritario per partecipazione finanziaria ha la prerogativa del deposito del negativo originale; - ciascun produttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a tale diritto, il negativo sarà depositato in un luogo scelto di comune accordo da entrambi i coproduttori; - i lavori di montaggio, di sonorizzazione e di laboratorio saranno effettuati nei laboratori del Paese del coproduttore che detiene la partecipazione finanziaria maggioritaria, così come la stampa delle copie destinate alla proiezione nel territorio dello stesso Paese; le copie dei film destinate alla distribuzione nel Paese del coproduttore che detiene la partecipazione finanziaria minoritaria saranno eseguite in un laboratorio di quest'ultimo Paese; - tutti i conti reciproci tra i coproduttori devono essere regolati nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per la stampa della versione del film nel Paese del coproduttore che detiene la partecipazione finanziaria minoritaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-p-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo