Protocollo

Art. 8

In vigore dal 23 dic 2005
Nel caso di una coproduzione multilaterale, la partecipazione minima di ciascun produttore degli Stati delle due Parti non potrà essere inferiore al 10 per cento e la quota massima non potrà eccedere il 70 per cento del costo totale della produzione del film. Le condizioni per l'approvazione dei progetti di coproduzione multilaterale dovranno essere esaminate caso per caso.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-p-8

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