Protocollo

Art. 7

In vigore dal 23 dic 2005
Le riprese devono essere effettuate nel territorio degli Stati delle Parti; se è necessario per esigenze della produzione, realizzare riprese in territori di Stati terzi, esse potranno essere svolte in base ad un'apposita autorizzazione.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-p-7

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