Accordo
Art. 13
In vigore dal 23 dic 2005
I1 presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate, per iscritto, l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste.
II presente Accordo avrà durata biennale e sarà rinnovato tacitamente per periodi biennali successivi, salvo che una delle Parti non invii all'altra Parte, almeno tre mesi prima di una scadenza biennale, una notifica scritta della sua intenzione di denunciare il presente Accordo.
La cessazione del presente Accordo non avrà effetto sull'esecuzione dei programmi e dei progetti congiunti, la cui attuazione sia cominciata durante il periodo nel quale era in vigore.
Fatto a Roma il 28 Novembre 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA FEDERAZIONE RUSSA
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-09;257#art-a-13