Trattato›Sez. 2
Art. 187
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-187
1. Il Sistema europeo di banche centrali è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è definito nel protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
3. L', paragrafi 1, 2 e 3, gli , l', paragrafo 1, gli , l', paragrafi 2, 3, 4 e 6, l', paragrafo 1, lettera a) e l' dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea possono essere emendati con legge europea:
a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;
b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.
4. Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei che stabiliscono le misure di cui all', all', paragrafo 4, all', paragrafo 2, all', all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 4 e all', paragrafo 3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo:
a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;
b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-187