TrattatoSez. 2

Art. 188

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-188 Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea nè la Banca centrale europea, nè una banca centrale nazionale, nè un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o organismi dell'Unione, comte pure i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-188

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Art. 188 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo