Trattato›Sez. 2
Art. 189
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-189
Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con la Costituzione e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-189