Art. 189
TrattatoSez. 2

Art. 189

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In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-189 Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con la Costituzione e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
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