Protocollo 9›Titolo IX
Art. 65
In vigore dal 22 apr 2005
1. Nel periodo 2004-2006, l'Unione fornisce alla Slovacchia
assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi di disattivare e affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione dell'unità 1 e dell'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 (di seguito "l'assistenza").
2. L'assistenza è decisa e attuata conformemente alle
disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale.
3. Per il periodo 2004-2006 l'assistenza ammonta a 90 milioni di
euro in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali.
4. L'assistenza, o parti di essa, può essere messa a disposizione
come contributo dell'Unione al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
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GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.
Storico versioni
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