Protocollo 9Titolo V

Art. 60

In vigore dal 22 apr 2005
Il presente titolo si applica alla luce della dichiarazione relativa al transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 5 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-60-3

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Art. 60 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo