Protocollo 9›Titolo VI
Art. 61
In vigore dal 22 apr 2005
Tenendo presente il numero molto esiguo di abitazioni a Malta e la
scarsità di terreni edificabili disponibili, che possono appena coprire le esigenze di base derivanti dall'evoluzione demografica degli attuali residenti, Malta può in maniera non discriminatoria mantenere in vigore le norme sull'acquisto e il possesso di beni immobili destinati a residenza secondaria da parte di cittadini di uno Stato membro che non risiedono legalmente a Malta da almeno cinque anni, previste nella legge sui beni immobili (acquisto da parte di non residenti) (capitolo 246).
Malta applica, per l'acquisto di beni immobili destinati a
residenza secondaria sul suo territorio, procedure di autorizzazione basate su criteri pubblici, obiettivi, costanti e trasparenti. Detti criteri sono applicati in maniera non discriminatoria e non creano distinzioni tra cittadini maltesi e cittadini degli altri Stati membri. Malta garantisce che in nessun caso un cittadino di uno Stato membro possa avere un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
Qualora il valore del bene acquistato da un cittadino di uno
Stato membro superi le soglie previste dalla legislazione maltese, segnatamente 30.000 lire maltesi per gli appartamenti e 50.000 lire maltesi per qualsiasi tipo di bene diverso dagli appartamenti e dai beni di importanza storica, è concessa un'autorizzazione. Malta può rivedere tali soglie per riflettere le fluttuazioni di prezzi del mercato immobiliare maltese.
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