Protocollo 9Titolo V

Art. 59

In vigore dal 22 apr 2005
Fatti salvi i diritti sovrani della Lituania, eventuali altri atti concernenti il transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa sono adottati dal Consiglio, su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-59-3

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Art. 59 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo