Art. 59
Protocollo 9Titolo V

Art. 59

766 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Fatti salvi i diritti sovrani della Lituania, eventuali altri atti concernenti il transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa sono adottati dal Consiglio, su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-59-3