Protocollo 9Titolo IX

Art. 67

In vigore dal 22 apr 2005
Le disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione relativa all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia, che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-67-2

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Art. 67 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo