Art. 67
Protocollo 9Titolo IX

Art. 67

774 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Le disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione relativa all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia, che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
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