Protocollo 9›Titolo X
Art. 70
In vigore dal 22 apr 2005
1. Nulla nel presente titolo osta all'adozione di misure intese a
promuovere lo sviluppo economico delle zone di cui all'.
2. Siffatte misure non pregiudicano l'applicazione dell'acquis
comunitario e dell'Unione alle condizioni stabilite nel presente protocollo in qualsiasi altra parte della Repubblica di Cipro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-70-2