Protocollo 8Sez. 4

Art. 31

In vigore dal 22 apr 2005
1. La Costituzione e gli atti delle istituzioni si applicano a Ceuta e a Melilla, con riserva delle deroghe previste nei paragrafi 2 e 3 e nelle altre disposizioni della presente sezione. 2. Le disposizioni della Costituzione relative alla libera circolazione delle merci, nonché gli atti delle istituzioni in materia di legislazione doganale e di politica commerciale si applicano a Ceuta e a Melilla alle condizioni definite nella sottosezione 3 della presente sezione. 3. Fatte salve le disposizioni specifiche dell', gli atti delle istituzioni in materia di politica agricola comune e di politica comune della pesca non si applicano a Ceuta e a Melilla. 4. A richiesta del Regno di Spagna una legge o una legge quadro europea del Consiglio può: a) includere Ceuta e Melilla nel territorio doganale dell'Unione; b) stabilire le misure appropriate per estendere le vigenti disposizioni del diritto dell'Unione a Ceuta e a Melilla. Su proposta della Commissione, che agisce di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, il Consiglio può adottare una legge o una legge quadro europea recante gli adattamenti eventualmente necessari del regime applicabile a Ceuta e a Melilla. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
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Art. 31 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo