Protocollo 8›Sez. 4
Art. 31
In vigore dal 22 apr 2005
1. La Costituzione e gli atti delle istituzioni si applicano a
Ceuta e a Melilla, con riserva delle deroghe previste nei paragrafi 2 e 3 e nelle altre disposizioni della presente sezione.
2. Le disposizioni della Costituzione relative alla libera
circolazione delle merci, nonché gli atti delle istituzioni in materia di legislazione doganale e di politica commerciale si applicano a Ceuta e a Melilla alle condizioni definite nella sottosezione 3 della presente sezione.
3. Fatte salve le disposizioni specifiche dell', gli
atti delle istituzioni in materia di politica agricola comune e di politica comune della pesca non si applicano a Ceuta e a Melilla.
4. A richiesta del Regno di Spagna una legge o una legge quadro
europea del Consiglio può:
a) includere Ceuta e Melilla nel territorio doganale
dell'Unione;
b) stabilire le misure appropriate per estendere le vigenti
disposizioni del diritto dell'Unione a Ceuta e a Melilla.
Su proposta della Commissione, che agisce di sua iniziativa o su
richiesta di uno Stato membro, il Consiglio può adottare una legge o una legge quadro europea recante gli adattamenti eventualmente necessari del regime applicabile a Ceuta e a Melilla.
Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-31-3