Protocollo 8
Art. 35
In vigore dal 22 apr 2005
1. I prodotti della pesca delle voci 0301, 0302, 0303, 1604, 1605
e sottovoci 0511 91 e 2301 20 della tariffa doganale comune, originari di Ceuta e di Melilla, beneficiano, nei limiti di contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati durante gli anni 1982, 1983 e 1984, dell'esenzione dai dazi doganali in tutto il territorio doganale dell'Unione.
L'immissione in libera pratica dei prodotti introdotti nel
territorio doganale dell'Unione, nel quadro di tali contingenti tariffari, è subordinata al rispetto delle norme previste dall'organizzazione comune dei mercati, ed in particolare al rispetto del prezzo di riferimento.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta annualmente
i regolamenti europei o le decisioni europee recanti apertura e ripartizione dei contingenti secondo le modalità previste al paragrafo 1.
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