Protocollo 8

Art. 33

In vigore dal 22 apr 2005
1. I prodotti originari o di Ceuta e di Melilla nonché i prodotti in provenienza da paesi terzi importati o a Ceuta e a Melilla nel quadro dei regimi che sono ivi applicabili nei loro confronti non sono considerati, all'atto della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione, merci che soddisfano le condizioni dell'articolo III-151, paragrafi 1, 2 e 3 della Costituzione. 2. Il territorio doganale dell'Unione non comprende Ceuta e Melilla. 3. Salvo disposizione contraria della presente sottosezione, gli atti delle istituzioni in materia di legislazione doganale per gli scambi esterni si applicano alle stesse condizioni agli scambi tra il territorio doganale dell'Unione, da un lato, e Ceuta e Melilla, dall'altro. 4. Salvo disposizione contraria della presente sottosezione, gli atti delle istituzioni in materia di politica commerciale comune, autonomi o convenzionali, direttamente connessi con l'importazione o l'esportazione delle merci, non si applicano a Ceuta e a Melilla. 5. Salvo disposizione contraria del presente titolo, l'Unione applica negli scambi con Ceuta e Melilla di prodotti che rientrano nell'allegato I della Costituzione il regime generale che essa applica nei suoi scambi esterni.
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Art. 33 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo