Protocollo 8
Art. 32
In vigore dal 22 apr 2005
1. Fatti salvi il paragrafo 2 e la sottosezione 3, la politica
comune della pesca non si applica a Ceuta e a Melilla.
2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta
le leggi o leggi quadro europee, i regolamenti europei o le decisioni europee che:
a) determinano le misure strutturali che potrebbero essere
adottate a favore di Ceuta e Melilla;
b) determinano le modalità appropriate affinché gli interessi
di Ceuta e Melilla siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione degli atti che esso adotta, caso per caso, in vista dei negoziati che l'Unione svolge per riprendere o concludere accordi di pesca con i paesi terzi e affinché siano presi in considerazione gli interessi specifici di Ceuta e Melilla nel quadro delle convenzioni internazionali relative alla pesca, di cui l'Unione è parte contraente.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le leggi o
leggi quadro europee, i regolamenti europei o le decisioni europee che determinano, se del caso, le possibilità e condizioni di reciproco accesso alle rispettive zone di pesca e alle loro risorse.
Esso delibera all'unanimità.
4. Le leggi e leggi quadro di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate
previa consultazione del Parlamento europeo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-32-3