Protocollo 8

Art. 32

In vigore dal 22 apr 2005
1. Fatti salvi il paragrafo 2 e la sottosezione 3, la politica comune della pesca non si applica a Ceuta e a Melilla. 2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta le leggi o leggi quadro europee, i regolamenti europei o le decisioni europee che: a) determinano le misure strutturali che potrebbero essere adottate a favore di Ceuta e Melilla; b) determinano le modalità appropriate affinché gli interessi di Ceuta e Melilla siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione degli atti che esso adotta, caso per caso, in vista dei negoziati che l'Unione svolge per riprendere o concludere accordi di pesca con i paesi terzi e affinché siano presi in considerazione gli interessi specifici di Ceuta e Melilla nel quadro delle convenzioni internazionali relative alla pesca, di cui l'Unione è parte contraente. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le leggi o leggi quadro europee, i regolamenti europei o le decisioni europee che determinano, se del caso, le possibilità e condizioni di reciproco accesso alle rispettive zone di pesca e alle loro risorse. Esso delibera all'unanimità. 4. Le leggi e leggi quadro di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate previa consultazione del Parlamento europeo.
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Art. 32 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo