Protocollo 8

Art. 36

In vigore dal 22 apr 2005
1. Qualora l'applicazione dell' conduca ad un aumento sensibile delle importazioni di taluni prodotti originari di Ceuta e di Melilla, tale da causare un pregiudizio ai produttori dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei o le decisioni europee volti ad assoggettare l'accesso di questi prodotti al territorio doganale dell'Unione a condizioni particolari. 2. Qualora a causa della mancata applicazione della politica commerciale comune e della tariffa doganale comune all'importazione di materie prime o di prodotti intermedi a Ceuta e a Melilla l'importazione di un prodotto originario o di Ceuta e di Melilla causi o rischi di causare un grave pregiudizio ad un'attività produttiva esercitata in uno o più Stati membri, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, può prendere le misure appropriate.
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Art. 36 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo