Protocollo 3Titolo III

Art. 20

In vigore dal 22 apr 2005
La procedura davanti alla Corte di giustizia comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale. La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione i cui atti sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, o delle loro copie certificate conformi. Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura. La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti. Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale.
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