Protocollo 3›Titolo III
Art. 21
In vigore dal 22 apr 2005
La Corte di giustizia è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati.
All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento oppure, nell'ipotesi contemplata dall'articolo III-367 della Costituzione, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-21