Protocollo 3Titolo III

Art. 23

In vigore dal 22 apr 2005
Nei casi contemplati dall'articolo III-369 della Costituzione, la decisione del giudice nazionale che sospende il procedimento e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha emanato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione. Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha emanato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione hanno il diritto di presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte. La decisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza EFTA prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte. Il presente comma non si applica alle questioni che rientrano nel campo d'applicazione del trattato CEEA. Quando un accordo relativo a un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più paesi terzi, prevede che questi ultimi hanno la facoltà di presentare memorie o osservazioni scritte nel caso in cui la Corte di giustizia sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo, anche la decisione del giudice nazionale contenente tale questione è notificata ai paesi terzi interessati che, entro due mesi dalla notifica, possono presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo