Protocollo 3›Titolo III
Art. 22
In vigore dal 22 apr 2005
Nei casi contemplati dall' del trattato CEEA, la Corte di giustizia è adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrente e della qualità del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati.
Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del Collegio arbitrale che viene impugnata.
Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del Collegio arbitrale diventa definitiva.
Se la Corte annulla la decisione del Collegio arbitrale il procedimento può essere ripreso, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al Collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.
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