Protocollo 3›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 22 apr 2005
La Corte di giustizia può deliberare validamente soltanto in numero dispari.
Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici.
Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti nove giudici.
Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti quindici giudici.
In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-17